Articolo pubblicato su altalex.
Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa.
L’Inail, con una nota del 15 maggio 2020 (testo in calce) interviene sul tema relativo ai profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei suoi dipendenti per motivi professionali (della quale ci eravamo già occupati in: Responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19) per precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.
Vista la preoccupazione che le aziende avevano manifestato circa eventuali responsabilità da contagio da Covid-19 e delle conseguenze che si sarebbero potute generare in caso dell’avvio di processi penali o civili a loro carico (con lunghe indagini e sequestri), l’Inail è intervenuta per chiarire che sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.
Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico dell’accusa (e dell’eventuale parte civile costituita). E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso.
Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendono estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale in capo ai datori di lavoro.
Le conclusioni a cui giunge l’inail, fanno tirare un sospiro di sollievo alle imprese italiane, già alle prese con la difficile congiuntura economica, che chiedevano a gran voce dei chiarimenti sulle possibili implicazioni sul piano civile e penale derivanti dall’eventuale assunzione di responsabilità del contagio da Covid-19 di un loro dipendente.
Del resto la nota in commento appare in linea con la circolare n. 13/2020 dell’Inail che, per quanto concerne l’onere della prova, aveva chiarito che vige la presunzione semplice di origine professionale solo per gli operatori sanitari e per altre attività lavorative a contatto con l’utenza (lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc). Per tutti gli altri lavoratori, la copertura assicurativa è riconosciuta a condizione che la malattia sia stata contratta durante l’attività lavorativa stabilendo l’onere della prova a carico dell’assicurato.
Al datore di lavoro potrebbe essere sufficiente dimostrare di aver adottato tutti i presidi indicati dalla legge per escludere in capo a sé ogni responsabilità.
Inail. Comunicato del 15 maggio 2020 https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-responsabilita-datore-lavoro-infortunio-covid-19.html