Articolo pubblicato su diritto.it
Con il decreto legge 16 settembre 2021, il Governo ha esteso l’obbligo di esibizione della certificazione verde (c.d. green pass) a tutti i soggetti che svolgono attività lavorativa nel settore pubblico e privato. Trattasi di un trattamento che ha conseguenze importanti per quanto riguarda la privacy.
Amministratore di condominio
È obbligatorio il possesso del green pass per l’amministratore di condominio in qualità di libero professionista, così come per i dipendenti del suo studio professionale.
L’esibizione del certificato verde è infatti necessaria per accedere ai luoghi di lavoro e quindi l’obbligo è esteso anche a stagisti, consulenti, collaboratori, prestatori di servizi, ecc. e spetta al datore di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, definire le modalità di organizzazione delle verifiche.
A tal proposito, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito che non è consentito al datore di lavoro acquisire alcun dato relativo al green pass, tantomeno la data di scadenza, dalla quale si potrebbe dedurre l’origine della certificazione, né richiedere informazioni in tal senso al dipendente, e che la verifica del possesso della certificazione verde è ammessa solo mediante l’applicazione “Verifica C19” .
Entro il 15 ottobre, i lavoratori dovranno essere informati puntualmente di tale obbligo e delle relative sanzioni ed i controlli potranno essere organizzati – “preferibilmente“, indica il decreto – per l’accesso o anche periodicamente e a campione, durante l’orario lavorativo, procedendo in tal caso alla contestazione delle relative sanzioni per mancato possesso o invalidità della certificazione.
Il decreto, infatti, non impone al datore di lavoro un obbligo di verifica giornaliero ma responsabilizza il lavoratore, ponendo a carico del titolare solo l’onere di informare i dipendenti, nominare (se del caso) i soggetti preposti ai controlli, organizzare verifiche periodiche utilizzando esclusivamente l’applicazione “Verifica C19” e procedere alle contestazioni (anche disciplinari, se il dipendente ha eluso i controlli o non ha rispettato le prescrizioni).
Ne discende che l’Amministratore dovrà adeguare questi nuovi trattamenti inserendoli nell’informativa sul trattamento dei dati personali per i propri dipendenti (art. 13 Regolamento europeo 679/2016) ed aggiungere il trattamento di verifica del certificato verde ai dipendenti nel registro dei trattamenti (art. 30 gdpr).
Nell’eventualità in cui tale verifica fosse delegata ad uno dei dipendenti, sono i datori di lavoro, ai sensi dell’art. 5 D.L. 21 settembre 2021, n. 127 che “definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2”.
Nel caso in cui, in ottemperanza ai principi di diligenza e correttezza, il Titolare del trattamento abbia inteso fornire istruzioni operative agli autorizzati al trattamento (per quanto riguarda ad es. l’utilizzo degli strumenti informatici) ben potrà inserire nel documento anche le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, prevedendo l’utilizzo di uno smartphone o tablet dedicato alla verifica attraverso la app Verifica C19 (meglio se off line). A ciò deve aggiungersi l’atto formale di nomina dei soggetti incaricati dell’accertamento.
E’ anche prevista dal testo normativo la conseguenza della mancata esibizione della certificazione: il lavoratore si considera assente ingiustificato, senza diritto alla retribuzione (come peraltro già sancito da diverse pronunce giurisprudenziali) fino all’esibizione della certificazione verde o fino alla fine dell’emergenza (attualmente fissata al 31.12.2021). Nel settore privato, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, potendosi procedere alla sua sostituzione solo nelle aziende con meno di 15 dipendenti.
Assemblee condominiali
Per quanto concerne, poi, le assemblee condominiali, ad oggi nulla sembrerebbe essere cambiato (se non che il controllo del possesso del green pass dell’Amministratore sarebbe in capo al Presidente dell’assemblea), salvo che si svolgano al chiuso in centri culturali, centri sociali e ricreativi, laddove eventualmente il controllo spetterà al gestore del locale.