Con il termine «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali realizzati, per via telematica, a danno di minori, nonché la diffusione di contenuti on line riguardanti uno o più componenti della famiglia di un minore con lo scopo di isolarlo, attaccarlo o metterlo in ridicolo.
La legge 71/2017 consente ai minori di chiedere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti, a loro riferiti e diffusi per via telematica, che ritengono essere atti di cyberbullismo (ad esempio, foto e video imbarazzanti o offensive, oppure pagine web o post sui social network in cui si è vittime di minacce, offese o insulti, ecc.).
Le richieste di cancellazione dei contenuti vanno inviate al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media dove sono pubblicate le informazioni, le foto, i video, ecc. ritenuti atti di cyberbullismo. L’istanza può essere inviata direttamente dal minore, se ha più di 14 anni, oppure da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media che ospita i contenuti ritenuti offensivi risponde ed eventualmente provvede alla richiesta di eliminazione nei tempi previsti dalla legge.
Nel caso la richiesta non venga soddisfatta, ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali, che entro 48 ore si attiva sulla segnalazione.
Per inoltrare le segnalazioni all’Autorità si può utilizzare il modello disponibile
su www.garanteprivacy.it/cyberbullismo, inviandolo via e-mail a: cyberbullismo@gpdp.it.
Tratto dalla scheda sul cyberbullismo del Garante per la protezione dei dati personali.