cookieCookie wall: prosegue l’istruttoria del Garante Privacy su alcune testate giornalistiche online

14 Novembre 2022
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Articolo pubblicato su altalex.

Negli ultimi giorni diverse testate giornalistiche on line, siti web e aziende operanti su Internet nel settore televisivo, hanno messo in campo sistemi e filtri, che condizionano l’accesso ai contenuti alla sottoscrizione di un abbonamento (il cosiddetto paywall) o, in alternativa, al rilascio del consenso da parte degli utenti all’installazione di cookie e altri strumenti di tracciamento dei dati personali (il cosiddetto cookie wall).

Il Garante privacy ha reso noto di stare esaminando tali iniziative alla luce del quadro normativo attuale, anche al fine di valutare l’adozione di eventuali interventi in materia.

Ci eravamo già occupati dell’argomento in un precedente articolo (clicca qui). Oggi il Garante privacy rende noto che sta proseguendo l’attività istruttoria avviata per valutare la liceità delle recenti iniziative di alcune testate giornalistiche online che subordinano l’accesso ai loro contenuti al consenso a trattamenti di profilazione (attraverso cookie o altri strumenti di tracciamento) o, in alternativa, al pagamento di una somma di denaro.

L’Autorità ha infatti rivolto ai maggiori gruppi editoriali nazionali specifiche richieste di informazioni in grado di chiarire, in particolare, le modalità di funzionamento del meccanismo in questione e le diverse tipologie di scelte a disposizione dell’utente. Ma ha chiesto anche di fornire tutti gli elementi utili a dimostrare che la normativa in materia di protezione dei dati personali sia stata rispettata, innanzitutto riguardo alla correttezza e alla trasparenza dei trattamenti e al fondamentale requisito della libertà del consenso.

Sotto la lente del Garante anche le valutazioni di impatto eventualmente effettuate dai gruppi editoriali, come pure le analisi e i criteri adottati per la determinazione del prezzo dell’abbonamento alternativo al servizio disponibile mediante prestazione del consenso. Allo stato attuale, infatti, accettare di essere profilati non equivale ad avere gli stessi benefici di sottoscrivere un abbonamento. La semplice visualizzazione dell’home page del sito (senza la possibilità di leggere il testo degli articoli) è oggi subordinata all’accettazione dei cookie di profilazione. Fino a pochi giorni fa, invece, per fruire dei medesimi contenuti era possibile accettare solo i cookie tecnici. Per leggere gli articoli continua ad essere necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento.

Sulla possibilità di retribuire un servizio mediante l’accettazione di cookie di profilazione, il Garante privacy ritiene che il meccanismo vincolante (cosiddetto «take it or leave it») nel quale l’utente viene obbligato, senza alternativa, ad esprimere il proprio consenso alla ricezione di cookie o altri strumenti di tracciamento è da considerarsi illecito. Fatta salva l’ipotesi – da verificare caso per caso in base ai principi del gdpr – nella quale il sito offra all’interessato la possibilità di accedere, senza prestare il proprio consenso all’installazione e all’uso di cookie, ad un contenuto o a un servizio equivalenti.

Secondo le linee guida dello scorso 10 giugno, “Il cookie wall, non consentendo di qualificare l’eventuale consenso così ottenuto come conforme alle caratteristiche imposte dal Regolamento, e segnatamente al suo art. 4, punto 11 con particolare riferimento al requisito della ‘libertà’ del consenso, è da ritenersi illecito, salva l’ipotesi da verificare caso per caso nella quale il titolare del sito offra all’interessato la possibilità di accedere ad un contenuto o a un servizio equivalenti senza prestare il proprio consenso all’installazione e all’uso di cookie o altri strumenti di tracciamento”. E ciò”, continua l’Autorità, “alla irrinunciabile condizione della conformità dell’alternativa proposta ai principi del Regolamento codificati al suo art. 5, paragrafo 1, ed innanzitutto a quello di cui alla lettera a), che esige che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente (principio di “liceità, correttezza e trasparenza”); in difetto, il cookie wall non potrà essere reputato in linea con la disciplina vigente”.

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