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L’inosservanza delle norme per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro può determinare una responsabilità civile e penale. Facciamo il punto alla luce del DPCM 26 aprile 2020 e della circolare n. 13/2020 dell’Inail.
Sommario
2. Responsabilità del datore di lavoro ed onere della prova
1. Premessa
Il datore di lavoro risponde della mancata osservanza delle norme a tutela dell’integrità fisica dei prestatori di lavoro in quanto titolare di una posizione di garanzia che discende in primo luogo dall’art. 2087 c.c.
La normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro) il quale coordina, all’interno di un unico testo, tutte le norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro e stabilisce una serie di interventi da osservare per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Anche l’infezione da coronavirus deve essere fatta rientrare nell’alveo delle malattie infettive e parassitarie e, come tale, è senza dubbio meritevole di copertura Inail per gli assicurati che la contraggono “in occasione di lavoro”. Lo stabilisce iI Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 cd “Decreto Cura Italia” all’art. 42 comma 2 nonché la circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020.
Ad indicare nel dettaglio quali siano le misure per il contrasto al contagio da coronavirus è intervenuto, da ultimo, l’articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020, che impone a tutte le imprese che non hanno sospeso la propria attività di osservare il “ protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali ed aggiornato lo scorso 24 aprile 2020”.
Tale documento impone, in primo luogo, in capo al datore di lavoro un obbligo di informazione, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, circa le disposizioni delle Autorità e l’obbligo della rilevazione della temperatura (qui un articolo di approfondimento). Oltre a ciò deve prevedere una seria di misure relative alla protezione individuale, alla igiene e sanificazione dei luoghi di lavoro (mettendo anche a disposizione degli erogatori di disinfettante) nonché alla gestione di eventuali persone sintomatiche e sulla sorveglianza sanitaria.
2. Responsabilità del datore di lavoro ed onere della prova
La semplice mancata osservanza di una delle norme sopra citate sarebbe già in astratto sufficiente a determinare in capo al datore di lavoro una responsabilità penale nel caso di un dipendente che affermi di aver contratto la malattia (anche rimanendo asintomatico) sul luogo di lavoro.
Il datore di lavoro che non osserva le norme antinfortunistiche, infatti, è punibile ai sensi dell’art. 40 c 2 cp. Trattasi di reato omissivo improprio, o reato commissivo mediante omissione. Tale condotta acquisisce rilevanza causale solo in riferimento a quei soggetti che rivestono una posizione di garanzia, ovvero hanno l’obbligo di evitare il verificarsi del fatto giuridico, in virtù della particolare relazione che li lega al bene giuridico. Quindi solo qualora l’agente abbia un obbligo giuridico di impedire l’evento, si ha una corrispondenza tra il non impedire e il cagionare.
Nello specifico, il datore di lavoro risponde del reato di lesioni di cui all’art. 590 c.p. (salvo ipotesi di malattia lieve, guaribile in meno di 40 giorni, procedibile a querela), oppure di omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p. qualora al contagio sia seguita la morte, oltre alla circostanza aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche (art. 590, comma 3, c.p.). Per quanto concerne quest’ultima aggravante, nei delitti colposi derivanti da infortunio sul lavoro, non occorre che siano violate norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa della violazione dell’art. 2087 c.c. che impone all’imprenditore di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
Per quanto riguarda, poi, l’onere della prova, la circolare n. 13/2020 dell’Inail chiarisce che in linea generale “Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.
Per tutti gli altri lavoratori, la copertura assicurativa è riconosciuta a condizione che la malattia sia stata contratta durante l’attività lavorativa stabilendo l’onere della prova a carico dell’assicurato.
L’assicurazione Inail ha effetto anche per i casi di infortunio in itinere in cui rientrano gli incidenti da circolazione stradale, a prescindere dal mezzo utilizzato per raggiungere il posto di lavoro, ed i contagi avvenuti durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, in base alla valutazione medico-legale.
Considerando, inoltre, che il periodo di tempo che intercorre tra il contagio ed il manifestarsi dei sintomi può arrivare fino a 14 giorni, risulta estremamente difficile sostenere per il lavoratore che il luogo del contagio possa essere individuato con certezza all’interno della sede di lavoro.
A causa della virulenza della malattia, infatti, sarebbe difficile escludere altre possibili cause di contagio quali la vicinanza ad altre persone positive nei luoghi di aggregazione necessaria come supermercati o mezzi pubblici o altrimenti il contatto con familiari conviventi contagiati.
Al datore di lavoro potrebbe essere sufficiente dimostrare di aver adottato tutti i presidi indicati dalla legge per escludere in capo a sé ogni responsabilità o, per contro, sostenere che nei giorni prossimi all’ipotizzato contagio, il dipendente non abbia sempre e con rigore osservato le precauzioni imposte quali l’uso della mascherina o dei guanti.
Appare quindi molto difficile per il lavoratore fornire la prova “al di là di ogni ragionevole dubbio” (art. 533 c.p.p.) e corroborare la tesi della colpevolezza del datore di lavoro escludendo con sufficiente certezza l’esistenza di altre cause di contagio esterne alla responsabilità datoriale.
L’eventuale contagio da coronavirus all’interno del luogo di lavoro non esenta il datore di lavoro dal risarcimento del danno anche in sede civilistica, ai sensi dell’art. 2043 cc ed il riparto dell’onere della prova è anche in questo caso a carico del danneggiato il quale deve provare il nesso di causalità fra l’evento dannoso di cui chiede il risarcimento e la condotta attiva o omissiva dei datore di lavoro.
3. Conclusioni
L’intrinseca difficoltà di circoscrivere con certezza il luogo di contagio nel contesto lavorativo, agevolato dalla difficoltà legate all’onere della prova e dal lungo periodo in cui i sintomi del virus possono manifestarsi, non deve essere motivo di inosservanza o di allentamento delle misure imposte dalle norme. Si tratta, infatti, prima che di un obbligo giuridico di un dovere morale dei lavoratori tutti (datori compresi) di rispettare e far rispettare le norme dettate dall’ordinamento. Alle Autorità preposte il compito di vigilare in questo difficile momento.