Con la sentenza n. 3445 del 24 aprile 2025, il Tribunale di Milano ha chiarito che l’accesso all’anagrafe condominiale non può essere negato ai condomini per ragioni di privacy. Il caso nasce da un decreto ingiuntivo che imponeva a un amministratore di consegnare i dati, al quale lo stesso si era opposto richiamando il GDPR.
Il Giudice ha ribadito che i condomini hanno un diritto pieno a visionare e ottenere copia della documentazione condominiale (art. 1130-bis c.c.), senza necessità di motivare la richiesta. Tale diritto si collega al mandato fiduciario che lega l’amministratore ai condòmini e la sua violazione può comportare responsabilità personale.
La pronuncia evidenzia come il GDPR non possa essere usato come “scudo” per ostacolare la trasparenza: i condomini sono infatti sia interessati al trattamento dei propri dati sia co-titolari del trattamento condominiale. L’amministratore, in qualità di responsabile del trattamento, deve garantire accesso e corretto bilanciamento tra riservatezza e trasparenza, applicando i principi di minimizzazione e sicurezza dei dati.
Il Tribunale, in linea con le indicazioni del Garante privacy (provv. n. 209/2025), ha confermato che la tutela della riservatezza non è un diritto assoluto e non può comprimere quello di controllo e partecipazione alla vita condominiale. L’anagrafe, quindi, non è un archivio privato dell’amministratore, ma uno strumento comune di trasparenza e responsabilizzazione.
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