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Lo stabilisce, per la prima volta in Europa, l’ordinanza del 31.12 u.s. del Tribunale di Bologna, sezione Lavoro nel ricorso n. 2949/2019 promosso congiuntamente da Nidil-Cgil, Filcams-Cgil e Filt-Cgil (testo qui).
Ha ritenuto il giudicante che siano emersi elementi sufficienti a far presumere, sia pure nei limiti della sommaria cognitio che caratterizza la pronuncia in commento, la discriminatorietà del sistema di accesso alle fasce di prenotazione delle sessioni di lavoro adottato da Deliveroo.
ll rapporto tra ciascun rider e la piattaforma della società resistente inizia con la conclusione di un contratto che prevede “un servizio flessibile di prenotazione self-service (“SSB”) che può essere liberamente usato per loggarsi o per prenotare sessioni in cui il Rider vuole ricevere Proposte di Servizio. La prenotazione tramite lo strumento SSB è interamente opzionale, ma ove usata e confermata, al Rider sarà garantito l’accesso per ricevere proposte di Servizio nelle sessioni prenotate. La disponibilità durante le sessioni prenotate, se non cancellate in anticipo dal rider,e l’attività durante momenti di particolare traffico potranno essere elemento di preferenza per la prenotazione di sessioni successive”.
La possibilità per il rider di accedere al sistema di prenotazione SSB e di accaparrarsi le fasce orario ritenute più redditizie dipende da due “indici” di prenotazione, di cui vi è sintetica indicazione anche nel contratto tipo predisposto da Deliveroo: trattasi dell’indice di affidabilità e di quello di partecipazione nei picchi. I valori dei due indici sono determinati, rispettivamente:
- dal numero delle occasioni in cui il rider, pur avendo prenotato una sessione, non ha partecipato, dove «partecipare» significa loggarsi entro i primi 15 minuti dall’inizio della sessione (indice di affidabilità);
- dal numero di volte in cui ci si rende disponibili per gli orari (dalle ore 20 alle ore 22 dal venerdì alla domenica) più rilevanti per il consumo di cibo a domicilio (indice di partecipazione nei picchi).I valori dei due indici di cui sopra determinano le “statistiche” di ogni rider, ossia una sorta di “punteggio” (che le OOSS definiscono “ranking reputazionale”) funzionale alla possibilità di accedere al sistema di prenotazione SSB collocandosi in una delle tre diverse fasce di accesso alle prenotazioni
E’ pacifico, infatti, ed è stato confermato dai testi che la mancata partecipazione del rider alla sessione prenotata – e non previamente cancellata – incide negativamente sulle statistiche del rider e in particolare sul parametro della affidabilità.
E’ parimenti pacifico ed è emerso dall’istruttoria che, per “loggarsi”, il rider debba necessariamente trovarsi all’interno dell’area geografica (zona di lavoro) in relazione alla quale ha prenotato la sessione.
Ciò premesso, il Tribunale di Bologna non ha mancato di rilevare come l’adesione ad uno sciopero è idonea a pregiudicare le statistiche del rider, giacché quest’ultimo qualora decida di aderirvi, astenendosi dall’attività lavorativa e quindi non partecipando ad una sessione prenotata, verrà inevitabilmente a subire una diminuzione del suo punteggio sotto il profilo della affidabilità, ed eventualmente anche sotto il profilo della partecipazione, laddove la sessione prenotata si collochi nella fascia oraria 20.00-22.00 del fine settimana.
Dunque per evitare la penalizzazione delle proprie statistiche, il rider che voglia scioperare dovrebbe comunque recarsi all’interno della zona di lavoro entro i primi 15 minuti dall’inizio della sessione prenotata, cioè in sostanza dovrebbe necessariamente presentarsi sul luogo di lavoro, il che appare incompatibile con l’esercizio del diritto di sciopero che consiste invece nella totale astensione dall’attività lavorativa (e a maggior ragione con l’eventuale stato di malattia o con la necessità di assistere un figlio minore malato, che normalmente presuppongono l’impossibilità di allontanarsi dal proprio domicilio).
Ne discende logicamente che il rider che aderisca ad uno sciopero, e dunque non cancelli almeno 24 ore prima del suo inizio la sessione prenotata, può quindi subire un trattamento discriminatorio, giacché rischia di veder peggiorare le sue statistiche e di perdere la posizione eventualmente ricoperta nel gruppo prioritario, con i relativi vantaggi.
Né può sostenersi che il rider – allo scopo di evitare gli effetti pregiudizievoli della adesione allo sciopero – possa/debba semplicemente cancellare anticipatamente la sessione prenotata, perché così facendo metterebbe la piattaforma in condizioni di sostituirlo, annullando ogni effetto pratico della iniziativa di astensione collettiva e vanificando il diritto di sciopero costituzionalmente garantito anche ai lavoratori autonomi parasubordinati
Le medesime considerazioni possono essere svolte in relazione alle ulteriori ipotesi di mancata partecipazione alla sessione prenotata o di cancellazione tardiva della stessa per le altre cause legittime ipotizzate in ricorso (malattia, handicap, esigenze legate alla cure di figli minori, ecc.): in tutti questi casi il rider vede penalizzate le sue statistiche indipendentemente dalla giustificazione della sua condotta e ciò per la semplice motivazione, espressamente riconosciuta da Deliveroo, che la piattaforma non conosce e non vuole conoscere i motivi per cui il rider cancella la sua prenotazione o non partecipa ad una sessione prenotata e non cancellata.
Ma è proprio in questa “incoscienza” (come definita da Deliveroo) e “cecità” (come definita dalle parti ricorrenti) del programma di elaborazione delle statistiche di ciascun rider che alberga la potenzialità discriminatoria dello stesso.
Perché il considerare irrilevanti i motivi della mancata partecipazione alla sessione prenotata o della cancellazione tardiva della stessa, sulla base della natura asseritamente autonoma dei lavoratori, implica necessariamente riservare lo stesso trattamento a situazioni diverse, ed è in questo che consiste tipicamente la discriminazione indiretta. Il sistema di profilazione dei rider adottato dalla piattaforma Deliveroo, basato sui due parametri della affidabilità e della partecipazione, nel trattare nello stesso modo chi non partecipa alla sessione prenotata per futili motivi e chi non partecipa perché sta scioperando (o perché è malato, è portatore di un handicap, o assiste un soggetto portatore di handicap o un minore malato, ecc.) in concreto discrimina quest’ultimo, eventualmente emarginandolo dal gruppo prioritario e dunque riducendo significativamente le sue future occasioni di accesso al lavoro.
È emerso poi che è possibile “forzare” il sistema (evitando le ripercussioni negative dall’assenza dal servizio) solo nel caso in cui si verifichi un sinistro o nel caso di accertato malfunzionamento del sistema. Ebbene ciò dimostra chiaramente come non solo sia materialmente possibile, ma sia anche concretamente attuato un intervento correttivo sul programma che elabora le statistiche dei rider, e che la mancata adozione, in tutti gli altri casi, di tale intervento correttivo è il frutto di una scelta consapevole dell’azienda.
In sostanza, quando vuole la piattaforma può togliersi la benda che la rende “cieca” o “incosciente” rispetto ai motivi della mancata prestazione lavorativa da parte del ridere, se non lo fa, è perché ha deliberatamente scelto di porre sullo stesso piano tutte le motivazioni – a prescindere dal fatto che siano o meno tutelate dall’ordinamento – diverse dall’infortunio sul lavoro e dal malfunzionamento della app.
Il sistema di accesso alle prenotazioni (SSB) adottato dalla resistente realizza quindi non una discriminazione diretta, ma una discriminazione indiretta, dando applicazione ad una disposizione apparentemente neutra (la normativa contrattuale sulla cancellazione anticipata delle sessioni prenotate) che però mette una determinata categoria di lavoratori (quelli partecipanti ad iniziative sindacali di astensione dal lavoro) in una posizione di potenziale particolare svantaggio.
Nelle more dello svolgimento della causa, a far data dal 2.11.2020, il sistema delle prenotazioni SSB è stato dismesso su tutto il territorio nazionale. Ciononostante il Tribunale di primo grado ha ordinato la pubblicazione di un estratto del provvedimento sul sito della resistente alla sezione “domande frequenti” e su un quotidiano nazionale oltre che ad una condanna di € 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno e la condanna alle spese.
Il provvedimento in commento costituisce un importantissimo passo in avanti nel percorso della tutela del lavoro e dei lavoratori dalla nuova economia digitale anche perché esplica i suoi benefici non nei confronti di singoli soggetti ma di tutta la categoria.