Revenge pornRevenge porn e pornografia non consensuale. Le iniziative messe in campo dal Garante privacy e da facebook.

10 Giugno 2022
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Articolo pubblicato su mondodiritto.it

L’Autorità ha ingiunto in via d’urgenza a Facebook, Instagram e Google di adottare immediatamente tutte le misure necessarie ad impedire la diffusione sulle relative piattaforme del materiale (video, foto) segnalato all’Ufficio del Garante.

Sono partiti i primi cinque provvedimenti adottati dal Garante privacy a tutela di potenziali vittime di revenge porn. L’Autorità ha ingiunto in via d’urgenza a Facebook, Instagram e Google di adottare immediatamente tutte le misure necessarie ad impedire la diffusione sulle relative piattaforme del materiale (video, foto) segnalato all’Ufficio del Garante da alcune persone che ne temevano la messa on line.

Il Garante privacy e la normativa italiana

Il revenge porn e, più in generale, il fenomeno della pornografia non consensuale, consiste nella diffusione di immagini pornografiche o sessualmente esplicite a scopo vendicativo (ad esempio per “punire” l’ex partner che ha deciso di porre fine ad una relazione) o per denigrare pubblicamente, bullizzare e molestare la persona cui si riferiscono.

Si tratta quindi di una pratica che può avere effetti drammatici a livello psicologico, sociale e anche materiale sulla vita delle persone che ne sono vittime.

Tale intervento rientra tra i compiti attribuiti all’Autorità dalle modifiche normative introdotte al Codice privacy a dicembre 2021 allorquando, con l’inserimento dell’art. 144 bis del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “codice in materia di protezione dei dati personali” si è stabilito, al comma 1, che “chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso ha facoltà di segnalare il pericolo al Garante, il quale, nelle quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, decide ai sensi degli articoli 143 e 144 del presente codice”.

A tale fine, sul sito del Garante privacy è possibile trovare una pagina dedicata https://www.garanteprivacy.it/temi/revengeporn con tutte le informazioni per difendersi e utili consigli per proteggere i propri dati.

Quando le registrazioni audio, le immagini o i video o gli altri documenti informatici riguardano minori, la segnalazione al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

I gestori delle piattaforme digitali destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 conservano il materiale oggetto della segnalazione, a soli fini probatori e con misure indicate dal Garante, anche nell’ambito dei medesimi provvedimenti, idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso.

Il Garante, con proprio provvedimento, può disciplinare specifiche modalità di svolgimento dei procedimenti di cui al comma 1 e le misure per impedire la diretta identificabilità degli interessati di cui al medesimo comma.

Ai fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi, ovunque stabiliti, che erogano servizi accessibili in Italia, è fatto obbligo di indicare senza ritardo al Garante o pubblicare sul proprio sito internet un recapito al quale possono essere comunicati i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.

Con l’art. 33 bis del regolamento del Garante privacy n. 1/2019 sono state stabilite le modalità con le quali l’Autorità si attiva per fornire riscontro alle segnalazioni di cui all’art. 144-bis del Codice.

È stato pubblicato nell’apposita sezione del sito web istituzionale del Garante privacy il modello, compilabile on-line, da utilizzare per trasmettere le segnalazioni in argomento, corredate delle registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, a sostegno delle stesse.

Entro 48 ore dal ricevimento, il Dipartimento competente, salva l’esigenza di acquisire un’integrazione delle informazioni fornite dal segnalante ai fini della predetta verifica, predispone il provvedimento volto ad impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione.

Tale provvedimento viene trasmesso ai gestori delle piattaforme digitali, corredato del materiale oggetto di segnalazione o dalla relativa impronta hash.

Facebook e il suo progetto pilota

Facebook e Instagram, facendo propria la necessità di proteggere le potenziali vittime di questo odioso fenomeno, hanno avviato una collaborazione con il Garante italiano per aiutare le persone che temono la diffusione senza il loro consenso di foto o video intimi.

Alla pagina https://www.facebook.com/safety/notwithoutmyconsent/pilot vengono illustrate le modalità con le quali è possibile impedire che eventuali immagini o video intimi possano essere divulgati su Facebook e Instagram. La volontà è quella di offrire un’opzione di emergenza alle vittime che temono che le proprie immagini intime possano essere pubblicate, nonché evitare uno scenario potenzialmente pericoloso in cui un’immagine viene ampiamente condivisa. Vengono eliminate le immagini e grazie alla collaborazione con organizzazioni non governative partner, ci si assicura che le persone abbiano accesso ai servizi e alle risorse di sostegno di cui potrebbero aver bisogno.

Avuta consapevolezza, anche solo potenziale che una o più immagini intime possano essere condivise, è possibile contattare le associazioni partner indicate da Facebook per ricevere un’e-mail (all’indirizzo e-mail sicuro fornito dell’utente) dal team di Facebook con un link monouso per il caricamento.

La richiesta (con informazioni personali e immagini/video in allegato) sarà accessibile solo a un piccolo gruppo di dipendenti di Facebook che fanno parte del team Community Operations e che sono specificatamente formati per affrontare problemi relativi alla sicurezza sulle citate piattaforme. Il team esaminerà la richiesta entro 48 ore e, se le immagini o i video soddisfano i criteri, utilizzerà tecnologie in grado di trovare corrispondenze tra video/foto per evitare ulteriori tentativi di condivisione di questi contenuti su Facebook e Instagram. Questa tecnica è nota come “hashing” e consente la creazione di una firma digitale unica o hash (composta da valori numerici) di un’immagine o un video. Una volta creata, la firma può essere confrontata con quelle di altri video e immagini per trovare le corrispondenze. Una volta ridotti in formato hash, video e foto non possono più reindirizzare al profilo della persona su Facebook o Instagram, né ad altre sue informazioni personali. Gli hash di tali immagini e video saranno aggiunti alla banca dati del Media Match Service, a cui può accedere solo un gruppo ristretto di membri del team di Facebook. Le immagini e i video che caricati dall’utente saranno distrutti automaticamente dopo sette (7) giorni.

Esperita la procedura, sarà impossibile condividere nuovamente queste immagini.  Le piattaforme comunicheranno che il tentativo è stato bloccato e che sta violando le loro normative.

Consigli per difendersi

È molto importante riflettere su come difendersi e prevenire questo tipo di fenomeni attraverso una corretta protezione e gestione dei nostri dati personali, e in particolare, delle foto e dei video che ci ritraggono. Ecco quindi alcune indicazioni.

In primo luogo occorre utilizzare sui dispositivi (smartphone, pc o tablet) che contengono foto e filmati intimi adeguate misure di sicurezza: ad esempio, password che proteggano i dispositivi e/o le cartelle in cui sono conservati i file, sistemi di crittografia per rendere illeggibili i file agli altri, sistemi anti-virus e anti-intrusione per i dispositivi.

Nel caso in cui si decida di diffondere tali immagini, ad esempio tramite messaggi o social network, è importante essere pienamente consapevole del fatto che, anche se il profilo è «chiuso» (cioè, visibile ad un numero limitato di persone), i contenuti potrebbero comunque essere ulteriormente condivisi, perdendone così il controllo.

Se invece le immagini sono state già diffuse o se qualcuno le ha prodotte all’insaputa della persona interessata il primo passo da fare è chiedere formalmente a chi le detiene di cancellarle, in modo da bloccare ogni possibilità di ulteriore diffusione. Si tratta di un diritto fondamentale garantito dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali e la diffusione senza consenso di dati riferiti alle persone (come appunto le immagini) è una violazione punibile con sanzioni pecuniarie e, in alcuni casi, anche penali. In alternativa, ci si può rivolgere alla Polizia postale e al Garante privacy.

Nell’eventualità si dovessero ricevere immagini che potrebbero essere frutto di revenge porn, è necessario evitare di diventare complici di una persecuzione ai danni di una persona esposta oltre che di un reato che può anche avere gravi conseguenze: occorrerà evitare di diffonderle e anzi cancellarle e, nell’eventualità, segnalare il fatto alle Autorità competenti.

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