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In un recentissimo provvedimento del Garante privacy qui il testo, si torna a ribadire il principio secondo il quale i sistemi di videosorveglianza in ambito personale o domestico, oltre a rispettare la riservatezza dei vicini, non possono riprendere aree pubbliche.
Premessa.
La vicenda origina dall’iniziativa di una Stazione dei Carabinieri che segnalava al Garante privacy che sul muro esterno di una abitazione privata era installata una telecamera che, dagli accertamenti compiuti e dai rilievi fotografici, risultava idonea a riprendere l’area pubblica antistante dove si trovano un parco giochi e una piazza.
Nel corso dell’accertamento, eseguito il 2 marzo 2023, gli agenti rilevavano che l’impianto di videosorveglianza risultava composto da una prima telecamera brandeggiabile, con possibilità di movimento a 360°, posizionata sulla porta di accesso dell’abitazione, orientabile mediante l’applicazione installata sullo smartphone; tale dispositivo, oltre a riprendere le immagini, consentiva anche di “registrare audio nelle immediatezze e di intervenire parlando attraverso il microfono” e da una seconda telecamera, non attiva, posizionata immediatamente dopo un vialetto di accesso che collegava l’entrata con uno spazio interno all’edificio.
In relazione all’angolo di visuale di ripresa delle telecamere la parte dichiarava che l’impianto che riprendeva le immagini esterne era composto da due telecamere. Una, posizionata proprio sopra la porta di accesso dell’abitazione, riprendeva la porzione di spazio antistante l’ingresso e le zone immediatamente attigue. La proprietà, o meglio le mura perimetrali, confinano con un piccolo parco giochi antistante e una delle due telecamere era potenzialmente atta a riprendere lo spazio del vialetto che collegava il cancello di accesso dell’abitazione allo spazio interno dell’edificio. La parte chiariva inoltre che la telecamera che è posizionata immediatamente sopra la porta di accesso, per le sue caratteristiche, avrebbe potuto inquadrare anche parte del parco giochi.
Attività ispettiva.
Con la comunicazione del 17 aprile 2023, l’Ufficio notificava alla parte l’atto di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice.
Ciò in quanto, sulla base delle verifiche compiute e delle dichiarazioni rese, risultava infatti accertato che l’impianto di videosorveglianza, per le sue caratteristiche tecniche, era idoneo alla ripresa di aree che non sono di diretta pertinenza, trattandosi di spazi pubblici (parco), e, pertanto, il correlato trattamento di dati personali risultava effettuato in assenza di un valido presupposto di liceità – anche in relazione alle registrazioni di “audio” riconducibili a conversazioni avvenute su area pubblica – in violazione degli art. 5, par.1, lett. a), c) e 6, par. 1, del Regolamento e in assenza dell’informativa prevista dall’art. 13 del Regolamento
La parte, informata dall’Ufficio della possibilità di produrre scritti difensivi o documenti in relazione al procedimento a suo carico, rendeva noto di aver provveduto a sostituire la telecamera relativa all’impianto di videosorveglianza collocato nell’abitazione con il modello a telecamera fissa puntato verso l’ingresso.
Principi di diritto.
Il trattamento dei dati posto in essere mediante un impianto di videosorveglianza se effettuato da persone fisiche per finalità personali e domestiche è da ricondurre nelle cause di esclusione dell’applicazione della normativa in materia di protezione dati di cui all’art. 2 par. 2 del Regolamento UE 2016/679. A tal proposito, il considerando n. 18 del Regolamento specifica che si considera “attività a carattere esclusivamente personale o domestico” quella effettuata senza che si realizzi una connessione con un’attività commerciale o professionale.
L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di persone fisiche nelle aree di diretto interesse (quali quelle inerenti al proprio domicilio e le sue pertinenze) è quindi da ritenersi, in linea di massima, escluso dall’ambito di applicazione materiale delle disposizioni in materia di protezione dati, perché rientrante tra i trattamenti effettuati per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale e domestico.
Ciò a condizione che l’ambito di comunicazione dei dati non ecceda la sfera familiare del titolare e le immagini non siano oggetto di comunicazioni a terzi o di diffusione e il trattamento non si estenda oltre gli ambiti di stretta pertinenza del titolare riprendendo immagini in aree comuni (anche di tipo condominiale quali scale, androni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico (vie o piazze), o aree di pertinenza di terzi (giardini, terrazzi, porte o finestre di pertinenza di terzi).
Ne discende quindi che è possibile installare sistemi di ripresa video, senza dover adempiere agli obblighi previsti dalle norme in materia di protezione dei dati personali, purché l’angolo di visuale delle telecamere sia limitato alle sole zone di propria pertinenza, anche eventualmente attraverso l’attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedenti.
Soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo, il titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree che esulano dalla propria esclusiva pertinenza, purché ciò sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti).
In tali casi, il titolare del trattamento è tenuto tuttavia al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dati personali, rinvenibili nelle Linee guida n. 3/2019, sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (reperibile sul sito dell’Autorità www.gpdp.it, doc. web 1712680).
Conclusioni
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, il Garante privacy ha rilevato quindi che, almeno fino agli interventi correttivi di cui alla comunicazione del 15 giugno 2023, il trattamento di dati personali posto in essere risultava illecito poiché effettuato in maniera non conforme ai principi di “liceità” e di “minimizzazione” dei dati, in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c) e dell’art. 6, par. 1 del Regolamento, in considerazione del fatto che la telecamera per le sue caratteristiche, risultava idonea a inquadrare anche parte del parco giochi antistante l’abitazione privata ove era installato il sistema di videosorveglianza.
L’Autorità amministrativa ha tenuto conto del fatto che le dichiarazioni contenute negli scritti difensivi sono da ritenersi meritevoli di considerazione ai fini della valutazione della condotta e che la stessa ha esaurito i suoi effetti, avendo il titolare del trattamento provveduto a sostituire la telecamera precedentemente installata con una fissa puntata verso l’ingresso; in relazione a quanto precede, il caso è stato qualificato come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2 e del Considerando 148 del Regolamento e concluso con un ammonimento al titolare del trattamento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento.