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Articolo pubblicato su altalex.it.
Con la Legge 7 dicembre 2023, n. 193 si stabilisce finalmente il divieto di richiedere al consumatore informazioni sullo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse, quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.
Premessa
“Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”. È questo il titolo della Legge con la quale l’Italia fa un passo in avanti nel rispetto dei diritti delle persone guarite da tumori o altre patologie oncologiche.
La legge in commento riconosce il diritto delle persone che sono state affette da tali patologie a non subire discriminazioni nei servizi bancari e assicurativi e nell’accesso all’adozione di minori in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Esigenza di assicurare la parità dei diritti
La proposta di legge in argomento viene da più parti considerata una questione di civiltà.
È noto, infatti, che il 51 per cento delle donne e il 39 percento degli uomini europei che hanno avuto un tumore guariscono in meno di dieci anni e che la gran parte delle persone guarite, a parità di condizioni, torna ad avere un’aspettativa di vita analoga a quella di chi non si è mai ammalato.
Dopo cinque anni dalla diagnosi possono ritenersi guarite le persone a cui era stato diagnosticato un tumore del testicolo o della tiroide; dopo meno di dieci anni le persone con tumori dello stomaco, del colon retto, dell’endometrio e il melanoma.
Sono molti i tumori dai quali oggi si può guarire. Tale percentuale in Italia corrisponde all’incirca al 27 per cento dei casi e riguarda quasi 1 milione di persone.
Tuttavia, costoro, pur risultando guariti, ancora subiscono discriminazioni sul piano economico-sociale, in particolar modo per ciò che concerne l’accesso ai servizi bancari (ad esempio per ottenere un prestito o un mutuo) e assicurativi (si pensi alla necessità di sottoscrivere o mantenere una copertura assicurativa), senza considerare, peraltro, quanto concerne la valutazione del rischio da parte delle compagnie assicurative, nonché quella della solvibilità da parte degli istituti di credito. Lo stesso dicasi per le difficoltà maggiori nell’accesso all’adozione di minori rispetto ad un richiedente che non ha mai avuto malattie oncologiche.
È una prassi molto diffusa tra le banche, infatti, quella di subordinare la concessione di un mutuo alla sottoscrizione di una polizza assicurativa sulla vita da parte del richiedente. L’impossibilità di accedere a quest’ultimo servizio determina il rigetto della richiesta di mutuo.
La necessità di assicurare il diritto all’oblio dell’ex malato di cancro è stata sollevata per la prima volta in Italia dalla Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (FAVO) nel 2017, con particolare riferimento all’accesso alle polizze vita, appurando che per una persona già affetta da una patologia oncologica era – ed è tuttora – quasi impossibile stipulare un’assicurazione per il caso morte. Per assicurare un reale ed effettivo ritorno alla vita, dopo il cancro, delle persone che vivono in Italia e che possono essere definite guarite, è stato allora necessario realizzare un intervento normativo che consenta loro di non essere discriminati.
Cosa cambia nell’esercizio del diritto all’oblio oncologico.
Ai sensi dell’art. 2 della proposta di legge in commento, trascorso il periodo di dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, nonché nell’ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati.
Tali informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.
È fatto, inoltre, divieto alle banche, agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi di richiedere l’effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, nei casi sopra menzionati.
Eventuali clausole contrattuali difformi non comportano la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. Quest’ultima opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Saranno gli operatori bancari e assicurativi a dover informare i consumatori che si trovino nelle condizioni di essere guariti da patologie oncologiche nei termini di cui sopra, dei diritti derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge, in modo esaustivo ed in tutte le fasi della stipulazione del contratto.
I Titolari del trattamento dovranno quindi riformulare le loro informative sul trattamento dei dati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016 (Gdpr) riconsiderando il termine di conservazione dei dati personali particolari legati a pregresse patologie oncologiche.
Allo stesso tempo, i contraenti che abbiano fornito le informazioni relative a pregresse malattie oncologiche prima dell’entrata in vigore della L. 193/2023, possono inviare tempestivamente alla banca, all’istituto di credito, all’impresa di assicurazione o all’intermediario finanziario o assicurativo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente legge, che saranno stabiliti da un decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore. Entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione, gli operatori come sopra individuati devono procedere alla loro cancellazione.
Oltre a ciò gli interessati potranno sempre esercitare nei confronti dei titolari del trattamento come sopra individuati i diritti di cui agli artt. 15 – 22 gdpr sulla scorta di questo ulteriore importantissimo strumento posto a salvaguardia della privacy e dei diritti degli interessati.