Data Protectionesercizio diritti interessatoLegge sull’oblio oncologico: cosa cambia per i pazienti guariti da malattie oncologiche

22 Dicembre 2023
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Articolo pubblicato su altalex.it.

Con la Legge 7 dicembre 2023, n. 193 si stabilisce finalmente il divieto di richiedere al  consumatore informazioni sullo stato di salute relative a patologie  oncologiche  pregresse,  quando siano  trascorsi  dieci  anni  dal  trattamento attivo  in  assenza  di  recidive  o  ricadute della  malattia,  ovvero  cinque  anni  se  la patologia  è  insorta  prima  del  ventunesimo anno  di  età.

Premessa

“Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”. È questo il titolo della Legge con la quale l’Italia fa un passo in avanti nel rispetto dei diritti delle persone guarite da tumori o altre patologie oncologiche.

La legge in commento riconosce il diritto delle persone  che  sono  state  affette da tali  patologie a  non  subire  discriminazioni  nei  servizi  bancari  e  assicurativi  e  nell’accesso  all’adozione  di  minori in attuazione degli  articoli  2,  3  e  32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Esigenza di assicurare la parità dei diritti

La proposta di legge in argomento viene da più parti  considerata  una  questione  di civiltà.

È noto, infatti, che  il  51  per  cento  delle  donne  e  il  39  percento degli uomini europei che hanno avuto un  tumore  guariscono  in  meno  di  dieci anni e che  la  gran  parte  delle  persone  guarite,  a parità  di  condizioni,  torna  ad  avere  un’aspettativa  di  vita  analoga  a  quella  di  chi non  si  è  mai  ammalato.

Dopo cinque anni dalla diagnosi possono ritenersi guarite le persone a cui era stato  diagnosticato un tumore del testicolo o della  tiroide; dopo meno di  dieci anni le persone con tumori dello  stomaco, del colon retto, dell’endometrio e il melanoma.

Sono molti i tumori dai quali oggi si può guarire. Tale percentuale in Italia corrisponde all’incirca al 27 per cento dei casi e riguarda quasi 1 milione di  persone.

Tuttavia, costoro, pur risultando guariti, ancora subiscono discriminazioni sul piano economico-sociale,  in  particolar  modo  per  ciò che  concerne  l’accesso  ai  servizi  bancari (ad  esempio  per  ottenere  un  prestito  o  un mutuo) e assicurativi (si pensi alla necessità di sottoscrivere o mantenere una copertura assicurativa),  senza  considerare,  peraltro, quanto  concerne  la  valutazione  del  rischio da parte delle compagnie assicurative, nonché  quella  della  solvibilità  da  parte  degli istituti  di  credito. Lo stesso dicasi per le difficoltà maggiori nell’accesso all’adozione di minori rispetto ad un richiedente che non ha mai avuto malattie oncologiche.

È una prassi molto diffusa tra le banche, infatti, quella di subordinare la concessione di un mutuo alla sottoscrizione di una polizza assicurativa sulla vita da parte del richiedente. L’impossibilità di accedere a quest’ultimo servizio determina il rigetto della richiesta di mutuo.

La necessità di assicurare il diritto all’oblio dell’ex malato di cancro è stata sollevata per la prima volta in Italia dalla Federazione italiana delle associazioni di volontariato in  oncologia  (FAVO) nel  2017, con particolare riferimento all’accesso alle polizze  vita, appurando che per  una persona già affetta da una patologia oncologica era  –  ed  è  tuttora  –  quasi  impossibile stipulare un’assicurazione per il caso morte. Per assicurare un reale ed effettivo ritorno alla vita, dopo il cancro, delle persone che vivono in  Italia e che possono essere definite guarite, è stato allora necessario realizzare un intervento normativo che consenta loro di non essere  discriminati.

Cosa cambia nell’esercizio del diritto all’oblio oncologico.

Ai sensi dell’art. 2 della proposta di legge in commento, trascorso il periodo di dieci anni dal  trattamento attivo  in  assenza  di  recidive o ricadute della  malattia,  ovvero  cinque  anni  se  la patologia  è  insorta  prima  del  ventunesimo anno di età, non è ammessa la  richiesta  di informazioni relative allo  stato  di  salute  della  persona  fisica contraente concernenti patologie oncologiche ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e  assicurativi, nonché nell’ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati.

Tali informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e,  qualora  siano comunque nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle  condizioni contrattuali.

È fatto, inoltre, divieto alle banche, agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione e agli   intermediari finanziari e assicurativi di richiedere l’effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, nei casi sopra menzionati.

Eventuali clausole contrattuali difformi non comportano la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. Quest’ultima opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed  è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Saranno gli operatori bancari e assicurativi a dover informare i consumatori che si trovino nelle condizioni di essere guariti da patologie oncologiche nei termini di cui sopra, dei diritti derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge, in modo esaustivo ed in tutte le fasi della  stipulazione  del  contratto.

I Titolari del trattamento dovranno quindi riformulare le loro informative sul trattamento dei dati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016 (Gdpr) riconsiderando il termine di conservazione dei dati personali particolari legati a pregresse patologie oncologiche.

Allo stesso tempo, i contraenti che abbiano fornito le informazioni relative a pregresse malattie oncologiche prima dell’entrata in vigore della L. 193/2023, possono inviare tempestivamente alla banca, all’istituto di credito, all’impresa di assicurazione o all’intermediario finanziario o assicurativo, mediante raccomandata con avviso di  ricevimento o posta elettronica certificata, la certificazione della  sussistenza  dei  requisiti necessari ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente legge, che saranno stabiliti da un decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore. Entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione, gli operatori come sopra individuati devono procedere alla loro cancellazione.

Oltre a ciò gli interessati potranno sempre esercitare nei confronti dei titolari del trattamento come sopra individuati i diritti di cui agli artt. 15 – 22 gdpr sulla scorta di questo ulteriore importantissimo strumento posto a salvaguardia  della privacy e dei diritti degli interessati.

 

 

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