Articolo pubblicato su diritto.it
Con provvedimento del 13.11.2024 nr. 10076481, il Garante privacy ribadisce che è di quattordici anni il limite al di sopra del quale il minore può decidere di pubblicare sue foto in autonomia. Al di sotto di quella età è necessario il consenso di entrambi i genitori.
1. Il fatto: foto di minore su Facebook
Con reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, la madre di un minore lamentava una violazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali con riferimento alla pubblicazione, realizzata dal padre del minore attraverso il proprio profilo Facebook, di una foto riguardante il figlio minore infraquattordicenne della coppia, precisando di aver già rivolto a quest’ultimo un preventivo interpello ai fini della rimozione della foto che, tuttavia, ha avuto esito negativo
2. Motivazioni addotte da ciascuna delle parti
Riscontrava il padre del minore la richiesta di osservazioni del Garante privacy esponendo che, essendo il minore in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, egli aveva tutto il diritto alla pubblicazione della foto.
L’immagine in questione raffigurava due minori, uno avuto con la reclamante e un secondo con altra donna e si limitava a mettere in evidenza alcune peculiari caratteristiche e somiglianze dei due bambini, in quanto entrambi generati dallo stesso padre.
Sosteneva il padre che la pubblicazione della foto rispettava il decoro e la reputazione del minore e che, comunque, non appariva in contrasto con la normativa vigente in materia di tutela dei dati personali poiché l’immagine non era nitida ed i bambini sorridevano ad occhi chiusi.
La madre, invece, rilevava la non correttezza di quanto affermato e, in particolare, che la pubblicazione sui social network di fotografie ritraenti soggetti minorenni richiedeva il necessario preventivo consenso esplicito di entrambi i genitori ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 320 c.c., in quanto si trattava di un atto che eccedeva l’ordinaria amministrazione e che aveva ha ad oggetto il trattamento di dati personali sensibili, tra cui vi rientra l’immagine del soggetto minore (cfr. Tribunale Rieti, 17.10.2022 n. 443).
Il consenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale è richiesto anche laddove ai genitori, benché non più conviventi, sia stato riconosciuto l’affidamento condiviso della prole.
L’associazione tra l’immagine pubblicata e la didascalia che l’accompagna (Come ho fatto a farvi uguali con due mamme diverse? Boh) rafforza la superficialità e dannosità della condotta di pubblicazione di controparte, evocando una percezione banale e immatura della genitorialità da parte del medesimo, nonché un concetto discriminatorio della stessa genitorialità, quasi che a quest’ultimo dovesse riconoscersi un merito (inesistente) solo per avere generato da due madri diverse due figli asseritamente somiglianti.
Oltre a ciò, la predetta associazione esprime inoltre la volontà del padre di rendere note informazioni riguardanti la famiglia del minore, incidendo conseguentemente sul diritto alla riservatezza e al rispetto della vita privata della stessa reclamante.
Osservava la madre, infine, come risulta incoerente e non veritiero quanto sostenuto dal padre circa l’assenza di nitidezza dell’immagine raffigurante i due bambini, ponendosi tale affermazione in contraddizione con il precipuo scopo della pubblicazione che, come affermato da quest’ultimo, risultava diretta a mettere in rilevo le caratteristiche fisiche di somiglianza e riconducibilità al padre dei citati bambini, con ciò determinando, la pubblicazione della foto, una grave lesione dell’onore e della reputazione del minore.
La pubblicazione di immagini di minori in rete – costituendo quest’ultima una “piazza telematica” aperta a tutti ed idonea a diffondere i contenuti in essa condivisi – configura ormai un’attività suscettibile di poter ledere gli interessi dei minori, tanto «da esonerare la necessità di valutazione del concreto pericolo, nel momento in cui il materiale, appunto, è inserito entro un frequentatissimo social network».
La pubblicazione sul social network da parte del padre della foto del minore, a fronte del dissenso esplicito della madre, integra la violazione dell’art. 10 c.c., della normativa in materia di protezione dei dati personali e della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, costituendo altresì «grave comportamento pregiudizievole all’interesse del minore, espressione di carenza di capacità genitoriale del padre medesimo (cfr. Trib. Trani, ord. 30 agosto 2021; Trib. Mantova 19 settembre 2017)»;
3. Conclusioni
Il Garante privacy ribadisce un importante principio in materia di pubblicazione di immagini, laddove, richiama l’art. 2-quinquies, comma 1, del Codice che, in attuazione dell’art. 8, par. 1, del Regolamento riconosce al minore che ha compiuto il quattordicesimo anno di età la facoltà di esprimere un valido consenso, essendo diversamente richiesto, per i minori infraquattordicenni, il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. In altre parole, come più volte sostenuto in giurisprudenza, ai fini della pubblicazione di immagini di minori sui social network occorre il preventivo consenso di entrambi i genitori, anche laddove sia stato disposto il regime di affidamento condiviso del minore (cfr. Trib. Pavia, ord. del 30 luglio 2024; Trib. Rieti, sent. n. 443 del 17 ottobre 2022; Trib. Trani, ord. 30 agosto 2021; Trib. Ravenna, sent. n. 1038 del 15 ottobre 2019; Trib. Mantova, ord. del 19 settembre 2017).
La foto risulta nitida e consente l’agevole identificabilità dei soggetti ritratti ed è stata pubblicata senza l’autorizzazione della reclamante e, dunque, in mancanza del consenso da parte di entrambi i genitori del minore.
La pubblicazione della foto oggetto di reclamo è avvenuta in assenza di un’idonea base giuridica, integrando una violazione del principio di liceità del trattamento (cfr. art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento), nonché degli artt. 6 e 8 del Regolamento e dell’art. 2-quinquies del Codice.
Tanto premesso, il Garante privacy ha dichiarato l’illiceità del trattamento, disposto la misura del divieto di ulteriore trattamento dell’immagine del figlio minore in assenza del consenso di entrambi i genitori, eccezion fatta per la sua mera conservazione, anche a fini di eventuali utilizzi in sede giudiziaria e disposto la misura dell’ammonimento nei confronti del padre per le violazioni accertate nel corso del presente procedimento.
Oltre a ciò ha invitato quest’ultimo a voler a comunicare quali iniziative intende intraprendere, al fine di dare completa attuazione a quanto prescritto nel provvedimento, entro 30 giorni dalla data di ricezione