Data Protectionesercizio diritti interessatoLa semplice lesione del diritto alla protezione dei dati personali non determina ipso facto il diritto al risarcimento del danno

9 Gennaio 2021
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Articolo pubblicato su mondodiritto.it.

Ciò a meno che non si dimostri la gravità e la serietà delle conseguenze patite dall’illegittima circolazione dei propri dati personali. Nota a Cass. civile, sez. I, n.29982 del 31 dicembre 2020

La decisione in commento appare di particolare interesse perchè sancisce il principio dell’impossibilità di esigere un risarcimento per il solo fatto di aver ricevuto una lesione, quantunque accertata, del diritto alla protezione dei propri dati personali.

La Suprema Corte ha respinto la richiesta di ristoro avanzata in base alla tesi che l’illegittima diffusione di dati personali determini automaticamente un danno non patrimoniale senza necessità di dimostrare le gravi e serie conseguenze che l’interessato abbia patito.

Il ricorrente ha sostenuto che il Dirigente scolastico aveva indebitamente rivelato alla Polizia giudiziaria che lui era stato in passato destinatario di contestazioni disciplinari e che tale notizia si era diffusa nell’ambito dell’istituto scolastico, così cagionandogli umiliazione, disagio e imbarazzo.

Chiarisce la Corte di Cassazione che “Secondo la giurisprudenza, anche recentissima, il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 15, pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno”, secondo i principi scanditi dalle fondamentali sentenze dell’11/11/2008 n. 26972-26975 delle Sezioni Unite, in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicchè determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito (Sez. 6-1, n. 17383 del 20/08/2020, Rv. 658718-01; Sez. 3, n. 16133 del 15/07/2014, Rv. 632536-01).

Giova sottolineare come all’epoca dei fatti non fosse ancora vigente il Regolamento Europeo 679/2016 (gdpr) ma i principi sopra brevemente enunciati potranno certamente riferirsi anche ai casi di mancato (o insoddisfacente) riscontro delle istanze dell’interessato ai sensi degli artt. 15 – 22 gdpr che, se da un lato, potranno determinare una sanzione a carico del Titolare del trattamento, dall’altro non saranno necessariamente sufficienti a far sorgere in capo all’interessato un diritto ad un ristoro economico a meno che quest’ultimo non possa provarne la gravità della lesione e la serietà della conseguenze.

 

 

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