Pubblicato su diritto.it
Il Garante per la protezione dei dati personali, all’esito di lunghe e proficue interlocuzioni con il Ministero della salute, ha dato parere favorevole sullo schema di decreto attuativo, che attiva la Piattaforma nazionale-DGC per il rilascio del green pass, prevedendo adeguate garanzie per l’utilizzo delle certificazioni verdi. Il green pass, introdotto dal decreto “Riaperture” per consentire gli spostamenti tra Regioni e l’accesso a eventi pubblici e sportivi, è ora previsto, nelle zone gialle, anche per partecipare alle feste in occasione di cerimonie civili e religiose.
L’Autorità, che ha già avvertito il Governo sulle criticità dell’attuale versione del decreto “Riaperture”, ricorda la necessità di individuare con chiarezza, in sede di conversione in legge del decreto, i casi in cui può essere chiesto all’interessato di esibire la certificazione verde per accedere a luoghi o locali.
Proprio l’attuale indeterminatezza delle circostanze in cui è richiesta l’esibizione del green pass ha favorito l’adozione, da parte di alcune Regioni e Province autonome, di ordinanze che ne hanno imposto l’uso anche per scopi ulteriori rispetto a quelli previsti nel decreto riaperture e nei confronti delle quali il Garante è già intervenuto (qui l’articolo di commento al provvedimento del Garante contro la Regione Campania).
L’Autorità sottolinea, inoltre, che anche il Regolamento europeo sul green pass, attualmente in fase di adozione, prevede che lo stesso possa essere utilizzato dagli Stati membri per finalità ulteriori, rispetto agli spostamenti all’interno dell’Ue, ma solo se ciò è espressamente previsto e regolato da una norma nazionale.
L’Autorità – pur valutando positivamente, nel complesso, lo schema di Dpcm, che recepisce gran parte delle indicazioni fornite del Garante nel corso delle interlocuzioni con il Ministero della Salute – rileva alcuni profili sui quali ritiene necessario un intervento di modifica.
In particolare, il Garante chiede chiarezza sulle finalità per le quali potrà essere richiesto il green pass che dovranno essere stabilite con una norma di rango primario. Inoltre, la norma dovrà prevedere che le certificazioni possano essere emesse e rilasciate solo attraverso la Piattaforma nazionale-DGC e verificate esclusivamente attraverso l’App VerificaC19. Tale app infatti è l’unico strumento in grado di garantire l’attualità della validità della certificazione verde, in conformità ai principi protezione dei dati personali, garantendo inoltre che i verificatori possano conoscere solo le generalità dell’interessato, senza visualizzare le altre informazioni presenti nella certificazione (guarigione, vaccinazione, esito negativo del tampone).
Altra misura, chiesta e ottenuta dal Garante nel corso delle interlocuzioni con il Ministero della salute, è che i soggetti deputati ai controlli delle certificazioni verdi siano chiaramente individuati e istruiti.
Quanto alle modalità con le quali ottenere il green pass, lo schema di decreto prevede che venga messo a disposizione attraverso diversi strumenti digitali (sito web della Piattaforma nazionale-DGC; Fascicolo sanitario elettronico; App Immuni; App IO) che permetteranno agli interessati di consultare, visualizzare e scaricare le certificazioni. Inoltre gli interessati potranno rivolgersi anche al medico di famiglia e al farmacista per scaricare la certificazione verde.
In merito alle app per recuperare il green pass, il Garante ha autorizzato l’uso dell’App Immuni, ma ha rinviato l’impiego dell’App IO a causa delle criticità riscontrate in merito alla stessa.